Con il Collegato ambientale sarà più facile effettuare gli interventi di riqualificazione energetica
Nel Collegato ambientale 2020 gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici saranno equiparati alla manutenzione ordinaria
Inizia a prendere forma disegno di legge collegato ambientale 2020, composto da 105 articoli. Fra i temi cardini del Collegato ambientale ci sono le misure per la gestione del territorio, che includono piani antidissesto, divieto di consumo del suolo e azioni per la rigenerazione urbana.
Di notevole particolare rilievo sono due norme: la prima in tema di semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (Art. 63) e la seconda in tema di incentivi a dispositivi sanitari idonei al risparmio idrico (art. 64)
Una novità rilevante introdotta dal collegato Ambientale riguarda l’equiparazione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente – comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture che non modificano le parti strutturali dell’edificio – alla manutenzione ordinaria.
Infatti, l’art. 63 stabilische che:
- gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, comprese le opere di isolamento termico delle facciate e delle coperture, che non modificano le parti strutturali degli edifici sono assimilati agli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, senza aumenti di cubatura, prevedono l’installazione di schermature o serre solari, la realizzazione di terrazzi adiacenti alle unità immobiliari anche su supporti strutturali autonomi sono comprese tra gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi sono consentiti in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e delle distanze nel rispetto delle norme del codice civile e della normativa antincendi. Sono escluse le aree e gli immobili di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42 del 2004 salvo espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza.
- gli interventi di riqualificazione energetica che intervengono sulle parti strutturali degli edifici e modificano le facciate sono comprese tra gli interventi di risanamento conservativo pertanto non sono soggetti ad oneri di urbanizzazione o costruzione.
- l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo che non prevedono modifiche di parti strutturali, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice degli appalti sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
- Per gli interventi di cui ai commi precedenti realizzati su edifici condominiali si applica per le pertinenti decisioni condominiali quanto disposto dall’articolo 26, comma 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (legge per l’adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore).
L’intento della norma è molto chiaro: gli interventi di riqualificazione energetica devono essere semplificati nella loro attuazione e esonerati dal pagamento di oneri, ampliando le possibilità di riqualificazione, riducendo consumi, ed escludendo per tutte le categorie il pagamento di oneri. Si tratta di novità di rilievo, soprattutto se messe in collegamento con il superbonus del 110%.
Il secondo articolo estende la detrazione fiscale per efficienza energetica anche per l’acquisto e la posa in opera di rubinetteria sanitaria con portata di erogazione uguale o inferiore a sei litri al minuto, soffioni doccia e colonne doccia attrezzate con portata uguale o inferiore a nove litri al minuto, cassette di scarico e vasi sanitari con volume massimo di risciacquo globale uguale o inferiore a sei litri, sostenute dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2023,fino a un valore massimo di spesa di tremila euro.
La gestione dei lavori straordinari in Condominio