Come cambia il Superbonus del 110% per i condomini. Nuovi vincoli nel D.L. Rilancio approvato. Inseriti limiti e procedure di controllo
Nel testo del Dl Rilancio,appena approvato dal Consiglio dei Ministri, sono stati introdotti limiti sulle classi energetiche, i materiali e i tetti di spesa per i lavori di riqualificazione energetica.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge (si veda allegato) che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. All’interno del decreto troviamo importanti novità in merito alla agevolazioni fiscali in edilizia.
Partiamo dalle buone notizie: è stato confermato nel decreto Rilancio il superbonus del 110% per la riqualificazione energetica degli immobili (condomini o singole abitazioni). L’agevolazione sarà fruibile con diverse opzioni:
- come detrazione fiscale spalmabile in 5 anni;
- oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
Il Titolo VI Misure fiscali con l’art. 128 rubricato incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento al-le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.
Ma vi sono delle novità, il bonus verrà applicato solo su determinati tipi di lavoro effettuate con particolari caratteristiche tecniche e utilizzo di particolari tipi di materiali.
Analizziamole:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
- Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
- doppio limite per l’installazione dei pannelli solari: viene modificato il tetto alla spesa modificato che riguarda i pannelli solari che possono essere installati con l’agevolazione massima se saranno abbinati a uno degli interventi “trainanti”. Questa spesa ha un doppio limite: complessivo di 48mila euro e un limite per Kw di potenza nominale dell’impianto che viene ora ridotto da 2.400 a 1.600 euro. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito;
- Nel comma 4 si prevede, una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. La principale novità , rispetto alle precedenti bozze circolate in precedenza, è che il beneficio fiscale sarà riconosciuto nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Prevista anche l’ipotesi di una detrazione al 90% per l’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità qualora sia stato ceduto alla stessa compagnia assicurativa anche il credito di imposta maturato con i lavori. Salta invece l’obbligo di stipulare una polizza per accedere al bonus, ipotesi presente nelle precedenti bozze.
- la detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Ambito applicativo: nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – salvo quanto disposto nel comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di eco-bonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota del 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Controlli. Per evitare abusi sarà necessario una asseverazione del progetto da parte dei tecnici abilitati e una copia sarà trasferita all’Enea; mentre per gli interventi antisismici l’efficacia degli interventi sarà asseverata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Infine, per beneficare della cessione del credito e per lo sconto in fattura viene introdotto un visto di conformità che il contribuente dovrà richiedere al responsabile dei centri di assistenza fiscale.
Quando si potrà partire con i lavori? Il termine di inizio è fissato al 1° luglio. Presumibilmente prima del 14-15 maggio il testo non andrà in Gazzetta, quindi avrà come termine di conversione parlamentare il 14 luglio. Poi bisognerà attendere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (entro trenta giorni dalla conversione del decreto) per definire le modalità attuative ed infine un decreto del Mise per stabilire le modalità di trasmissione dell’asseverazione.
Il nodo delle assemblee condominiali. L’amministratore di condominio per avviare i lavori sulle parti comuni dovrà convocare una assemblea. Si prospettano delle difficoltà di ordine pratico, ad oggi irrisolte, perché come tutti sanno, a seguito della dichiarazione di emergenza sono stati emessi una serie di provvedimenti normativi che hanno disposto, tra le altre misure urgenti, la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato.
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