• Assemblee condominiali on line. I dubbi del Servizio Studi del Senato

    Redazione Libricondominio | Ottobre 9, 2020

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    Mentre il Decreto Agosto è in fase di conversione, il Servizio Studi del Senato, suggerisce alcune modifiche da apportare alla disciplina delle assemblee condominiali a distanza.

    Nel corso dell’esame in Senato, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali, nel Decreto Agosto, sono stati recepiti alcuni emendamenti, apportando una serie di modifiche all’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

    Precisamente si aggiunge un ulteriore comma all’articolo 66 disp. att. c.c., consente anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

    Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle assemblee, il comma 1-bis modifica il terzo comma dell’articolo 66 disp. att. c.c., stabilendo che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale debba contenere anche l’indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa.

    Partendo dal presupposto che la giurisprudenza ha spesso sostenuto l’applicabilità della normativa dettata per le società alla materia condominiale si è posta la questione circa la possibilità di consentire lo svolgimento da remoto delle assemblee condominiali sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 106 del d.l. cura Italia (18/2020).

    Nella fattispecie, si ricora che, l’articolo richiamato fa uno specifico riferimento alle società  ed ha consentito -seppure per un periodo di tempo limitato -in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero anche lo svolgimento esclusivo dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto,senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

    I dubbi sollevati dal dossier pubblicato dal servizio studi del Senato, afferiscono i seguenti aspetti (1):

    • la disposizione nulla prevede in ordine alle modalità di calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi nel caso di assemblee virtuali di cui all’art. 1136 del codice civile , aspetto essenziale ai fini della validità delle deliberazioni assunte;
    • sarebbe necessario precisare in quali momenti il condomino per considerarsi effettivamente intervenuto debba risultare collegato a distanza;
    • la disposizione non specifica quali modalità tecniche debbano essere adottate per consentire al condomino di accedere alla riunione da remoto;
    • infine, manca una disciplina specifica per garantire la tutela dei dati personali.

    (1) Fonte: dossier del 7 ottobre del Servizio studi del Senato

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    A cura della Redazione

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