Assemblee condominiali in presenza. Con le nuove faq, ancora più confusione
Nella notte di venerdì sono state pubblicate sul sito del governo le Faq sull’ultimo Dpcm, per dare un corretta applicazione e risposta alle misure restrittive recentemente entrate in vigore.
Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, sono ricomprese:
- nell’Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
- nell’Area arancione: Puglia, Sicilia.
- nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.
Con questa tripartizione, ci sono delle differenze all’interno del territorio nazionale . Dal 6 novembre 2020, infatti, le norme distinguono tre diverse aree (note come gialla, arancione, rossa), con restrizioni differenti, sulla base di parametri oggettivi relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico della zona interessata.
Ma alla domanda circa la possibilità di svolgimento di riunioni condominiali in presenza, ecco cosa riportano testualmente le faq:
ZONA ROSSA
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
ZONA GIALLA
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
ZONA ARANCIONE
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
Senza grossi sforzi interpretativi, limitatamente allo svolgimento delle assemblee condominiali in presenza, non vi è alcuna differenza: possono essere effettuate anche se fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Si possono fare dunque le assemblee in presenza, purchè vengano rispettate le classiche regole:indossare sempre la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza tra gli individui, sanificare gli ambienti prima e dopo l’assemblea.
Da questo punto di vista dunque nulla è cambiato rispetto ai precedenti dpcm. L’orientamento espresso dalle FAQ ci pare molto contradditorio, visto le continue raccomandazioni lanciate dai mass medie, virologi ed esperti di non lasciare le abitazioni e di limitare al massimo gli spostamenti.
Insomma, le risposte di palazzo Chigi agli interrogativi suscitati dall’ultimo dpcm, creano molta confusione: l’incertezza regna sovrana.
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