• Assemblee condominiali in presenza. Con le nuove faq, ancora più confusione

    Redazione Libricondominio | Novembre 7, 2020

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    Nella notte di venerdì sono state pubblicate sul sito del governo le Faq sull’ultimo Dpcm, per dare un corretta applicazione e risposta alle misure restrittive recentemente entrate in vigore.

    Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive.

    In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, sono ricomprese:

    • nell’Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
    • nell’Area arancione: Puglia, Sicilia.
    • nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta.

    Con questa tripartizione, ci sono delle differenze all’interno del territorio nazionale . Dal 6 novembre 2020, infatti, le norme distinguono tre diverse aree (note come gialla, arancione, rossa), con restrizioni differenti, sulla base di parametri oggettivi relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico della zona interessata.

    Ma alla domanda circa la possibilità di svolgimento di riunioni condominiali in presenza, ecco cosa riportano testualmente le faq:

    ZONA ROSSA

    Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

    ZONA GIALLA

    Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

    ZONA ARANCIONE

    Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.

    Senza grossi sforzi interpretativi, limitatamente allo svolgimento delle assemblee condominiali in presenza, non vi è alcuna differenza: possono essere effettuate anche se fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Si possono fare dunque le assemblee in presenza, purchè vengano rispettate le classiche regole:indossare sempre la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza tra gli individui, sanificare gli ambienti prima e dopo l’assemblea.

    Da questo punto di vista dunque nulla è cambiato rispetto ai precedenti dpcm. L’orientamento espresso dalle FAQ ci pare molto contradditorio, visto le continue raccomandazioni lanciate dai mass medie, virologi ed esperti di non lasciare le abitazioni e di limitare al massimo gli spostamenti.

    Insomma, le risposte di palazzo Chigi agli interrogativi suscitati dall’ultimo dpcm, creano molta confusione: l’incertezza regna sovrana.

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    A cura della Redazione

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