Al via la mediazione in videoconferenza. Sempre possibile con la presenza essenziale dell’avvocato
Con la conversione in legge del Decreto Cura Italia, sarà sempre possibile la mediazione in videoconferenza con la presenza essenziale dell’avvocato.
Se la paralisi dei Tribunali ha comportato e comporterà il grave rallentamento delle pronunce giudiziali, resta sempre valido – anche in tempo di pandemia – l’invito a trovare soluzioni amichevoli alle liti.
In Parlamento è stato definitivamente approvato il testo dei commi 20, 20 bis e 20 ter dell’articolo 83 della conversione in legge – con modificazioni – del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Al comma 20, prudenzialmente, è prevista e confermata la sospensione dei termini “per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4.3.2010 n.28”, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché “in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11 maggio 2020”.
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Sta di fatto, però, che al successivo comma 20 bis si offre libera possibilità – nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 – di svolgere gli incontri di mediazione in via telematica con la sola sottoscrizione –anche per autentica di firma- dei verbali da parte degli avvocati, e quindi in assenza fisica delle parti, collegate da remoto, delle quali sia stato acquisito il preventivo consenso.
Inoltre, si legge nella norma, tali attività potranno essere espletate mediante sistemi di videoconferenza anche dopo tale periodo.
La validità delle operazioni – come previsto dal legislatore – passa attraverso la sottoscrizione con firma digitale degli avvocati, i quali sono così autorizzati a dichiarare autografe le sottoscrizioni dei propri clienti collegati da remoto ed apposte in calce ai verbali ed agli accordi di conciliazione.
Altra novità è introdotta dal comma 20 ter, per il quale – fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da Covid 19 – “la sottoscrizione della procura alle liti nei procedimenti civili può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica”.
Una previsione completa del legislatore, dunque, per consentire la regolare gestione delle inevitabili e fisiologiche liti, con una particolare semplificazione – anche futura – in ordine alla ormai certa possibilità di mediare telematicamente anche dopo l’emergenza Covid-19, pur con il sacrosanto diritto di parti e avvocati nell’intraprendere iniziative giudiziarie con regolare mandato conferito “a distanza” in questo particolare periodo.
Avv. Michele Zuppardi
Avv. Roberto Rizzo
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