Agenzia delle Entrate: arrivano ulteriori chiarimenti sul Bonus Facciate
La risposta all’interpello n.191/2020 fornita da parte dell’Agenzia delle Entrate ha contribuito a chiarire alcune perplessità riguardo il funzionamento del Bonus Facciate.
Deborah Maria Foti – (Ufficio Stampa ANAPI)
Il cosiddetto “Bonus Facciate”, è la detrazione d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono compresi tra gli interventi previsti anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Le zone previste sono quelle A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:
- la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Ulteriori chiarimenti sono arrivati da parte dell’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta ad interpello n. 191 del 23 giugno 2020, nella quale si analizza la richiesta presentata da parte di un geometra, nonché amministratore di condominio, che poneva i seguenti quesiti:
- ai fini del “bonus facciate”, si applichino le modalità previste per la detrazione spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per interventi di recupero del patrimonio edilizio e se risultino detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori;
- rientrino nel “bonus facciate” le spese per il solo restauro di balconi, senza interventi sulle facciate;
- per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si possa usufruire del “bonus facciate” e se per i pagamenti occorre utilizzare una causale particolare.
A questi dubbi l’Agenzia delle Entrate ha risposto ricordando innanzitutto le tipologie di interventi previsti dal bonus, sottolineando che sono previsti tutti gli interventi che verranno eseguiti sugli elementi della “struttura opaca verticale” della parte esterna dell’edificio. Inoltre, il fine del suddetto bonus è quello di agevolare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano e favorendo, allo stesso tempo, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
Nello specifico dei quesiti sollevati, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
- rientrano nel bonus facciate anche le spese accessorie sostenute per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dal professionista, quali la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;
- la detrazione del 90%si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate, ovvero interventi di consolidamento, ripristino, pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- sono agevolabili anche le spese per i lavori riguardanti non soltanto la pulitura o la tinteggiatura delle facciate, ma anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, a patto che vengano rispettati i “requisiti minimi” richiesti dal decreto MiSE 26 giugno 2015 e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati dal decreto MiSE 11 marzo 2008;
- La detrazione spetta anche alle spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019.
Su quest’ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.”
Per le spese relative agli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta viene rilevata la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Inoltre, riguardo la compilazione del bonifico, l’Agenzia ha precisato che è necessario che il documento contenga tutte le informazioni necessarie affinché sia le banche che le Poste Italiane possano effettuare la ritenuta d’acconto prevista a carico del beneficiario del pagamento. Potranno, inoltre, essere utilizzati per il “bonus facciate” anche i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali per l’ecobonus o per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicando come causale,qualora fosse possibile,gli estremi della legge n. 160/2019. Nel caso in cui non fosse possibile riportare i predetti riferimenti normativi, l’agevolazione potrà comunque essere riconosciuta.
Al seguente link sarà possibile consultare integralmente la risposta ad interpello n. 191:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522858/Risposta+all%27interpello+n.+191+del+2020.pdf/940460b7-0baa-051a-7a2f-a021f819da5f