• Affitti negozi. Il bonus del 60% non spetta ai morosi

    Redazione Libricondominio | Aprile 4, 2020

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    Niente credito d’imposta sull’affitto ai morosi. Il bonus è concesso esclusivamente a  negozi e botteghe.

    Il credito d’imposta del 60% matura solo in caso di regolare versamento della mensilità. Questa in estrema sintesi il contenuto della circolare n.8 emessa dall’Agenzia delle Entrate il 3 aprile 2020.

    E’ dovuta intervenire l’Agenzia delle Entrate per  chiare un interrogativo che già giorni circolava nel web. Il motivo del chiarimento era quasi scontato, visto che tra le righe del testo normativo del Decreto Cura Italia, non si faceva un espresso riferimento a questa condizione di esclusione.

    Una stretta che farà discutere tutti coloro che già attraversavano un momento di difficoltà economica.

    Anche se la norma non prevede nessun vincolo preciso, nella circolare n. 8 del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il bonus affitto spetta solo a chi ha pagato il canone di locazione.

    Ecco il passaggio fondamentale della risposta: “Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

    Va comunque precisato che:

    • l’articolo 65 del decreto Cura Italia prevede che il bonus affitto, credito d’imposta del 60%, è riconosciuto sulla base dell’ammontare del canone di locazione dovuto per il mese di marzo 2020;
    • non vi è nessuna indicazione specifica è contenuta in relazione alla verifica dell’effettivo pagamento dello stesso;
    • nella relazione tecnica viene usata l’espressione «spese sostenute nel mese di marzo» quindi l’intento del legislatore sarebbe quello di vincolare il bonus al principio di cassa ovvero all’effettivo pagamento del canone.

    Infine, una ulteriore stretta è dovuta anche alla categoria catastale. L’agevolazione spetta ai soli locali C/1 (negozi e botteghe). Restano esclusi dal credito d’imposta «i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8».

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    A cura della Redazione

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